la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
    1.  La  presente legge promuove ed assume come finalita' pubblica
la tutela delle condizioni  di  vita  degli  animali  domestici,  nel
quadro   di   un   corretto   rapporto  uomo-animale-ambiente,  anche
attraverso  l'educazione  al  rispetto  degli  stessi;  favorisce  il
controllo  e  la  riduzione  del  randagismo, ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 13 luglio 1981,  n.  43
attraverso l'istituzione dell'anagrafe canina regionale.
   2.   All'attuazione   delle   disposizioni  della  presente  legge
provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni
e le unita' sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni
animaliste ed ambientaliste e degli enti zoofili.