la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge promuove ed assume come finalita' pubblica la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, nel quadro di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche attraverso l'educazione al rispetto degli stessi; favorisce il controllo e la riduzione del randagismo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 attraverso l'istituzione dell'anagrafe canina regionale. 2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le unita' sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni animaliste ed ambientaliste e degli enti zoofili.